Condizioni generali
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Contenuto del contratto di vendita del pacchetto turistico
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre alle condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942).
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente. L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai primi della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai primi del presente contratto s’intende per:
- a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
- b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
- c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista (nella fattispecie, Green Heart s.r.l.);
- d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett. c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
- tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
- Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni:
- a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: la destinazione, l’itinerario, i periodi di soggiorno con relative date e il numero di notti comprese; i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno (o l’orario approssimativo se non ancora stabilito); l’ubicazione, le caratteristiche principali e la categoria turistica dell’alloggio; i pasti forniti; le visite, le escursioni o altri servizi inclusi; i servizi turistici in caso di gruppo (e dimensioni approssimative dello stesso); la lingua in cui sono prestati i servizi; l’idoneità del viaggio a persone a mobilità ridotta;
- b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore (Green Heart s.r.l.) e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
- c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, oppure un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere se non calcolabili preventivamente;
- d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie richieste;
- e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine per l’eventuale risoluzione in caso di mancato raggiungimento;
- f) le informazioni di carattere generale concernenti passaporti, visti e formalità sanitarie del paese di destinazione;
- g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso standard o giustificabili;
- h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
- i) gli estremi della copertura contro i rischi di insolvenza o fallimento.
- Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard e i dettagli previsti dalla normativa vigente.
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)
- La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore o presso l’Agenzia di Viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto non contenute nei documenti contrattuali o negli opuscoli saranno fornite dall’organizzatore prima dell’inizio del viaggio.
- Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi (es. ausilio in aeroporto, pasti speciali) dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore.
- In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso; l’organizzatore documenta in tal caso la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
7. PAGAMENTI
- Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
- a) la quota d’iscrizione o gestione pratica;
- b) l’acconto del prezzo del pacchetto turistico. Il saldo dovrà essere improrogabilmente
versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma
di prenotazione.
- Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
- Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta (via e-mail o supporto durevole) presso l’Agenzia venditrice o presso il domicilio del viaggiatore. Il saldo si considera avvenuto quando le somme pervengono direttamente a Green Heart s.r.l.
8. PREZZO (ART. 39 CdT)
- Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, programma fuori catalogo o sul sito web istituzionale di Green Heart s.r.l.
- Dopo la conclusione del contratto, i prezzi possono essere aumentati dall’Organizzatore con un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo.
- Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: il costo del trasporto passeggeri (carburante/fonti di energia); il livello di tasse o diritti sui servizi inclusi imposti da terzi (tasse di atterraggio, sbarco o imbarco nei porti e aeroporti); i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
- Se l’aumento di prezzo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
- Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.
- In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
- Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza, comunicandola in modo chiaro su supporto durevole.
- Se l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici, non può soddisfare le richieste specifiche concordate o propone di aumentare il prezzo di oltre l’8%, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato, può accettare la modifica o recedere senza spese. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
- L’organizzatore informa senza indennizzo e senza ingiustificato ritardo il viaggiatore su supporto durevole in merito alle modifiche proposte, alla loro incidenza sul prezzo, al periodo entro cui rispondere e alle conseguenze della mancata risposta.
- Se le modifiche del contratto o il pacchetto sostitutivo comportano una qualità o un costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
- In caso di recesso senza accettazione del pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa tutti i pagamenti effettuati entro quattordici giorni dal recesso.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
- Il viaggiatore può recedere dal contratto in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili.
- Il contratto può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso, ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti dalla riallocazione dei servizi. In assenza di specificazione, l’importo delle penali corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti derivanti dalla riallocazione.
- In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio senza corrispondere spese di recesso e al rimborso integrale, ma senza indennizzo supplementare.
- L’organizzatore può recedere dal contratto e offrire il rimborso integrale dei pagamenti effettuati, senza essere tenuto a versare un indennizzo supplementare, se:
- a) il numero di persone iscritte è inferiore al minimo previsto e l’organizzatore comunica il recesso entro il termine fissato (non più tardi di 20 giorni prima per viaggi di oltre 6 giorni; 7 giorni per viaggi tra 2 e 6 giorni; 48 ore per viaggi inferiori a 2 giorni);
- b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
- L’organizzatore procede ai rimborsi prescritti entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di circostanze straordinarie o recesso dell’organizzatore, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
- L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
- Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, durante il corso della vacanza, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto.
- Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto e del valore dei servizi interessati. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto è imputabile al viaggiatore, a un terzo estraneo alla fornitura, o è dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
- Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio o se è necessario ovviarvi immediatamente, non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
- Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato o chiedere una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. In caso di risoluzione, se il pacchetto comprendeva il trasporto, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi.
- Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo previsto dalla normativa UE sui diritti dei passeggeri. Tale limitazione non si applica alle persone a mobilità ridotta, donne in stato di gravidanza, minori non accompagnati e persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.
- Qualora l’organizzatore, dopo la partenza, si trovi nell’impossibilità di fornire una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio senza oneri a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA (CESSIONE DEL CONTRATTO – ART. 38 CdT)
- Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
- Il cedente e il cessionario del contratto sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
- L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi. In caso di contratti con trasporto aereo a tariffa agevolata e/o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria con la tariffa disponibile alla data della cessione stessa.
- In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà all’organizzatore, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfettario.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
- Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti, i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio.
- Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio (passaporto o, per i Paesi UE, carta di identità valida per l’espatrio). Per l’espatrio dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni ufficiali della Polizia di Stato.
- I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure o il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it o al numero 06.491115). In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
- I viaggiatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza, accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito eventualmente richiesti.
- Al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria, climatica ed ambientale, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri attraverso il sito www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni nei cataloghi hanno carattere descrittivo generale (ex art. 34 CdT) e non temporalmente mutevole; pertanto dovranno essere verificate a cura dei viaggiatori. Ove alla data di prenotazione la destinazione risultasse soggetta ad “avvertimento”, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare l’esonero o la riduzione delle penali per il recesso operato.
- I viaggiatori dovranno attenersi all’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza, a quelle specifiche in vigore nei Paesi di destinazione, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. L’inosservanza delle stesse potrà comportare, ad insindacabile giudizio delle direzioni competenti, l’allontanamento dalla struttura o dai servizi turistici.
- I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il viaggiatore fornisce all’organizzatore tutti i documenti e le informazioni utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno (art. 51 quinquies CdT).
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore, dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da caso fortuito o da forza maggiore. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, come previsto dagli artt. 50-51 quater del Codice del Turismo.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. I risarcimenti e i relativi termini di prescrizione sono disciplinati dal Codice del Turismo e dalle Convenzioni Internazionali.
- Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
- Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
- Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore (Green Heart s.r.l.).
- Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
- L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare, assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
- L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni previste nelle polizze medesime.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 5, lett. g) del Codice del Turismo, l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore — sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme — modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR – Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE – TUTELA DEI VIAGGIATORI (ART. 47 CdT)
- L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi contrattuali.
- I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario (polizze assicurative, garanzie bancarie o Fondi di Garanzia) che, per i viaggi all’estero e i viaggi all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento, il rimborso del prezzo versato e il rientro immediato del viaggiatore (incluso vitto e alloggio se necessario prima del rientro).
- I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o di vendita del pacchetto. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico o fondo di garanzia che presta la tutela per conto di Green Heart s.r.l. sono indicati nei documenti di viaggio, nella conferma di prenotazione o sul sito istituzionale dell’operatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi o i programmi che riportano le informazioni, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nell’accettazione della proposta di compravendita potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
23. INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa il viaggiatore che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Società scrivente. I dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto di viaggio. La Privacy Policy completa è consultabile sui canali ufficiali e sul sito internet di Green Heart s.r.l.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.”
ADDENDUM – CONDIZIONI CONTRATTUALI DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
- A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Ad essi si applicano le condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi un singolo servizio turistico è tenuto a rilasciare i documenti relativi a questo servizio che riportino la somma pagata e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ragione Sociale: Green Heart s.r.l.
Sede Legale ed Operativa: Via dei Molini 1 – 06063 Magione (PG)
P.IVA: 03627220548 | Codice Fiscale: RSS MRC61 P16E 805B
Iscrizione REA: PG 302902 | Autorizzazione Amministrativa N.: 10309
PEC: greenheart.srl@pec.it | E-mail: info@greenhearttravel.eu
Polizza Assicurativa R.C. Professionale: europ assistance numero 37749Q
Fondo di Garanzia / Tutela Insolvenza: Cattolica Assicurazioni Industrial line n° 00235223000120
